(DEO) e monitoraggio dell'energia
Il decreto legislativo 102/2014, recepisce la Direttiva Europea 2012/27/EU sull'efficienza energetica e, all'articolo 8, introduce l'obbligo di effettuare una diagnosi energetica per tutte le imprese che:
- hanno oltre 250 dipendenti;
- hanno un fatturato superiore a 50 mln €;
- hanno un bilancio annuo oltre 43 mln €;
- sono "energivore", ovvero abbiano utilizzato almeno 2.4GWh di energia elettrica, o di energia diversa dall'elettrica, e in cui abbiano un rapporto tra il costo dell'energia ed il fatturato pari almeno al 3%;
- siano associate o collegate, secondo la definizione del DM 18 aprile 2005, il cui gruppo superi le condizioni di cui sopra.
Le imprese obbligate a eseguire la diagnosi energetica Bergamo Brescia Milano, che sarà controllata da ENEA, l'ente preposto, sito ENEA, devono realizzarla entro il 5 dicembre 2015 (prorogato per il solo 2015 al 22 dicembre) pena l'erogazione di sanzioni.
Nel caso in cui una azienda nel 2015 non appartenga a queste categorie, ma che durante gli anni successivi lo diventasse, essa dovrà comunque eseguirla entro il 5 dicembre dell'anno successivo al conseguimento della condizione.
Le imprese obbligate devono rivedere la DEO entro 4 anni e, nel caso in cui esse appartengano alle categorie delle "energivore", sono tenute a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse. Anche in questo caso, la funzione di ENEA è la verifica del rispetto.
Noi di Rinnovabili.biz realizziamo Diagnosi Energetiche nelle provincie di Bergamo, Brescia, Milano, Lecco, Monza ed in generale in tutta la Lombardia.
L'art 16 del D.Lgs. 102/2014, prevede sanzioni per le aziende obbligate che non si effettueranno la DEO, Diagnosi Energetica Obbligatoria, entro la data prestabilita che vanno da 4000 a 40000€ per ogni sito aziendale, e da 2000 a 20000€ per diagnosi che non rispondono ai requisiti previsti dall'Allegato 2 di detto decreto.
La sanzione non svincola dall'obbligo e sono concessi 6 mesi per mettersi in regola.
Le aziende non soggette a DEO sono comunque tenute a verificare ogni anno l'assenza dei requisiti e, nel caso in cui si rientra nell'obbligo entro l'anno, la stessa deve essere completata entro il 5 dicembre dell'anno successivo.
Il messaggio che comunque vogliamo far passare è che la Diagnosi Energetica Bergamo ha un impronta pratica per dare informazioni specifiche ed indicatori tagliati su misura, non solo perchè si è sottoposti a controlli da parte di ENEA.
Gli investimenti che portano al risparmio energetico, fare efficienza energetica nelle provincie di Bergamo Milano Brescia Lecco e Monza dove lavoriamo principalmente, è un investimento molto remunerativo perché strutturale, spesso, e perché permettono di andare ad aggredire gli sprechi energetici più gravi con interventi che hanno rapidi tempi di ritorno.
Inoltre esistono degli incentivi per l'efficienza energetica, chiamati Titoli di Efficienza Energetica, TEE, di cui abbiamo parlato nella sezione tecnica: Certificati Bianchi.
La Diagnosi Energetica è regolata dalle norme UNI 16247 che danno indicazioni generali su come approcciarsi al lavoro.
In particolare secondo la norma una DEO deve possedere i requisiti di: completezza, attendibilità secondo cui i dati devono essere acquisiti in numero e qualità, tracciabilità per cui deve essere possibile risalire ai calcoli svolti nell'analisi, utilità e verificabilità secondo cui occorre prevedere una procedura di validazione dei dati.
Per tutto questo è chiaro che servono strumenti di misura e dati certificati, in pratica un sistema di monitoraggio dell'energia, di cui abbiamo parlato qui, che possiamo fornire a richiesta.
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